Green Pass

Come disposto dal decreto legge in vigore dal 06-08-2021 circa le disposizioni riguardanti l’introduzione dello strumento “Green Pass COVID19” che consentirà l’accesso come di seguito elencato:

Il GREEN PASS (che si può ottenere con il vaccino, un tampone negativo nelle 72 ore precedenti, o la guarigione dal Covid-19) a partire dal 6 AGOSTO verrà richiesto per entrare in:

✅ Cinema
✅ Teatri
✅ Musei
✅ Palestre
✅ Piscine
✅ Stadi
✅ Concerti
✅ Fiere
✅ Congressi
✅ Concorsi
✅ Centri termali
✅ Sedersi a consumare nei tavoli al chiuso di bar, ristoranti, pub e pizzerie

Non servirà invece per:

❌ Alberghi
❌ Negozi
❌ Centri commerciali
❌ Parrucchieri, estetisti e barbieri
❌ Lidi e stabilimenti balneari
❌ Fabbriche
❌ Uffici pubblici
❌ Uffici privati
❌ Aerei
❌ Treni
❌ Tram
❌ Metropolitane
❌ Autobus
❌ Traghetti
❌ Aliscafi
❌ Consumazione al bancone dei bar
ristoranti, pizzerie, pub all’aperto
❌ Chiese e luoghi di culto

❌ Le discoteche rimangono chiuse.

Il Governo sta inoltre valutando tamponi gratis per i giovani, le donne in gravidanza e tutte le persone per cui il medico sconsiglia la vaccinazione.

I colori delle Regioni (bianco, giallo, arancione e rosso) verranno determinati non più in base all’incidenza del contagio, ma esclusivamente in base al numero di ricoverati nei vari reparti:

🟨 Zona GIALLA con occupazione del 10% di posti letto in terapia intensiva e 15% nei reparti
🟧 Zona ARANCIONE con occupazione del 20% di posti letto in terapia intensiva e 30% nei reparti
🟥 Zona ROSSA con occupazione del 30% di posti letto in terapia intensiva e 40% nei reparti

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; 

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5; 

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis; 

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; 

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7; 

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; 

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; 

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter; 

i) concorsi pubblici. 

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone. 

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. 

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